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Legge 13/07/1999 n. 226

3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione o con la provincia, ove delegata, le aree per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle unita' immobiliari totalmente distrutti o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale o con l'amministrazione provinciale, ove delegata, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ed altresi' dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere previste. La superficie delle aree per la ricostruzione, nonche' i parametri e gli indici edificatori per esse stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entita' delle unita' immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4; possono essere ammessi per le

4. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque e limitano l'adeguamento delle sezioni idrauliche; l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 6, i seguenti contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo, e' corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalita' e le condizioni ivi previste;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attivita' produttive, e' corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

5. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria, non e' dovuto alcun indennizzo. Nel caso sia stata presentata richiesta di sanatoria e l'istruttoria non sia conclusa, la corresponsione dell'indennizzo e' sospesa fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sanatoria. Trascorso il termine di cui al comma 4, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato.

6. Le regioni provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonche' a stabilire le relative modalita' e disposizioni operative. Per l'erogazione dei contributi le regioni possono, avvalersi dei sindaci dei comuni territorialmente competenti. Le provvdienze gia' concesse per gli stessi eventi calamitosi con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al presente

articolo.

Art. 6-bis. Modifica dell'articolo 8 del decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 mag- gio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: "ordini di accreditamento" sono inserite le seguenti: "da emettere anche in deroga ai limiti di somma previsti dalla normativa vigente".

Art. 7. Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con esclusione del comma 5, e 6, le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio. d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali, rispettivamente, pari a lire 4 miliardi annui per la regione Emilia- Romagna, a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia, a lire 12,5 miliardi annui per la regione Liguria ed a lire 6 miliardi annui per la regione Toscana a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, nonche' a lire 3,5 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2020. Al relativo onere pari a complessive lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere di lire 304 miliardi per l'anno 1999 per gli interventi di cui agli

articoli 5 e 6 nella regione Campania, si fa fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'onere di cui all'articolo 5, comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1999, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 3-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 45 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Emilia-Romagna e di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 10 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Piemonte. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8. Altri interventi di protezione civile

1. Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attivita' antincendi boschivi e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonche' la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 1-bis. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attivita' antincendi boschivi e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamemto iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Per il completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al fine di garantire la continuita' dell'espletamento delle attivita' connesse ai compiti di protezione civile, e' autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le relative risorse finanziarie sono reperite direttamente o anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o piu' banche che dispongono di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, la cui entita' sara' commisurata ad un piano finanziario di ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' autorizzata a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa sopraindicata. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzizione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile. Il Centro polifunzionale di protezione civile puo' essere utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi proventi affluiscono in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile. Per le esigenze connesse all'attivita' di protezione civile, il personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato o temporaneamente distaccato, e' mantenuto in servizio presso lo stesso Dipartimento fino al 30 giugno 2000.

5. I prefetti ed i funzionari delegati che operano per conto del Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, dal medesimo Dipartimento, alla conservazione, alla gestione ed alla rendicontazione delle somme accreditate, nelle rispettive contabilita' speciali, fino all'esecuzione degli interventi per i quali i fondi sono stati assegnati e comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziario in cui scade il termine previsto dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si applicano ai pagamenti disposti dal Dipartimento della protezione civile a favore delle regioni e degli enti locali a carico del centro di responsabilita' n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme relative a mutui gia' contratti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, nonche' a quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 424, il cui ammmortamento risulta scaduto e non erogati agli enti locali interessati. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, le somme effettivamente versate all'unita' previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per interventi infrastrutturali di protezione civile in aree esposte a pericoli connessi a calamita' naturali.

 

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